Dalla parte dei più deboli
Difesa e tutela dei diritti delle donne, della parità di genere e sostegno a programmi e progetti contro la tratta e la violenza sulle donne. Lotta e denuncia degli elementi patriarcali della nostra società e costruzione/sostegno di percorsi di trasformazione in senso opposto.
Lotta ad ogni forma di sfruttamento, discriminazione, razzismo, sessismo e sostegno attivo ai percorsi e progetti di resistenza su tali battaglie; supporto al diritto di tutte le persone di scegliere il luogo dove vivere, sostegno al loro viaggio ed aiuto e/o soccorso in caso di necessità.
Promozione di attività culturali, di incontro. animazione, sportiva e di aggregazione e integrazione sociale e socio-sanitaria dei cittadini e delle persone migranti.
STATUTO
Associazione di Promozione Sociale “Martina ROSSI – APS”
ART. 1
(Denominazione, sede a durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Martina ROSSI – APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, .con sede legale nel Comune di Imperia – Via Campi Rossi 34 – CAP 18100, con durata illimitata.
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue, in ricordo di Martina Rossi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- Difesa e tutela dei diritti delle donne, della parità di genere e sostegno a programmi e progetti contro la tratta e la violenza sulle donne. Lotta e denuncia degli elementi patriarcali della nostra società e costruzione/sostegno di percorsi di trasformazione in senso opposto;
- Lotta ad ogni forma di sfruttamento, discriminazione, razzismo, sessismo e sostegno attivo ai percorsi e progetti di resistenza su tali battaglie; supporto al diritto di tutte le persone di scegliere il luogo dove vivere, sostegno al loro viaggio ed aiuto e/o soccorso in caso di necessità.
- Promozione di attività culturali, di incontro. animazione, sportiva e di aggregazione e integrazione sociale e socio-sanitaria dei cittadini e delle persone migranti;
L’associazione realizza tali scopi mediante attività di progettazione, organizzazione, esecuzione ed erogazione diretta delle attività elencate, nonché mediante il finanziamento ed il sostegno di altre associazioni o altri soggetti che svolgano e/o si prefiggano attività analoghe a quelle indicate supra, nonché tramite studi e ricerche.
L‘associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e/o al fine di donare le somme raccolte a soggetti terzi, che svolgono attività conforme ai principi statutari dell’associazione e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
L‘associazione ha carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto;
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che per loro inclinazione, per la loro attività di lavoro o di studio si dimostrino interessate all’attività dell’associazione stessa e ne condividano i principi e le finalità.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall‘art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno fra loro pari diritti e doveri ed hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee e esprimere il loro voto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all‘elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, se in precedenza autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- recedere dall’appartenenza all’associazione
- prendere atto dell‘ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’assemblea.
- non arrecare danni morali o materiali all’associazione.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, dovrà essere comunicata con lettera raccomandata motivata entro 30 giorni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci. E’ sempre possibile per il socio escluso, ricorrere alla prima seduta dell’Assemblea dei Soci.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Segretario e Tesoriere.
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 7
(Assemblea dei soci)
L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
Nell’Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci, da parte del Consiglio Direttivo o del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo. la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Soci a mezzo lettera, fax o e-mail.
L’Assemblea dei Soci sì convoca nella sede dell’Associazione o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, oppure, tramite modalità di comunicazione telematica.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- conferma, nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell‘art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto,
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, daII’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente dell’Associazione, o da suo delegato, all’inizio di ogni sessione, nomina un segretario.
Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea dei Soci e dal segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza, in prima convocazione di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 8
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell‘Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eleggere, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministrare l’associazione;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l’esecuzione stessa;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- decidere su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria ed è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
Il Consiglio Direttivo in prima composizione è composto dai soci fondatori per la durata di 1 anno e sono rieleggibili per più mandati.
Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente Io convoca per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione, da suo delegato o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Delegato, su richiesta del Presidente e in caso di sua assenza o di un suo impedimento temporaneo, sostituisce il Presidente nella convocazione o nella presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci o nello svolgimento di funzioni di rappresentanza dell’Associazione in pubbliche riunioni.
In caso di morte o di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il membro più anziano del Consiglio Direttivo informa immediatamente tutti i soci, convoca entro i successivi trenta giorni una riunione del Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
ART. 10
(Il Segretario e Tesoriere)
Il Segretario e Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anno, può essere rieletto ed ha compiti di amministrazione, tesoreria, coordinamento ed organizzazione operativa dell’Associazione.
ART. 11
(Organo di controllo)
L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 12
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 13
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.
ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 13, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori. amministratori ed altri componenti degli organi associativi. anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale.
II contributo associativo è indivisibile e intrasmissibile.
In caso di perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo o causa, né il socio né i suoi aventi causa potranno avanzare alcun tipo di pretesa.
ART. 15
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività dì raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
ART. 16
(Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
II Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dí cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 17
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuali altri libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi che , per tale motivi, devono essere aggiornati e tenuti in pubblica visione nella sede dell’Associazione.
ART. 18
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dell’organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea dei Soci, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 20
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
CODICE FISCALE 91051020088